IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
   Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,
n. 228 (legge di stabilita' 2013), che dispone la proroga nel periodo
1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento
della   produttivita'   del   lavoro,   introducendo   una   speciale
agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di
400 milioni di euro  nel  2014  e  prevedendo  che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  nel  rispetto  del  richiamato  onere
massimo, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; 
  Visto il comma 482 del medesimo articolo  1  della  legge  228  del
2012, secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano  con  le
medesime modalita' anche per il periodo dal 1°  gennaio  2014  al  31
dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800  milioni  di
euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere  superiore  a
600 milioni di euro per l'anno 2014 e  a  200  milioni  di  euro  per
l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014; 
  Visto  l'accordo  in  data  21  novembre  2012,   recante:   "Linee
programmatiche  per  la  crescita   della   produttivita'   e   della
competitivita' in Italia", e in particolare la premessa nel punto  in
cui le Parti stipulanti "chiedono  al  Governo  e  al  Parlamento  di
rendere stabili e certe le  misure  previste  dalle  disposizioni  di
legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40  mila
euro lordi  annui,  la  detassazione  del  salario  di  produttivita'
attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF  e
delle addizionali, al 10%", nonche' le previsioni di cui al punto  7,
in tema di contrattazione collettiva per la produttivita'; 
  Ritenuto, pertanto, di definire le misure sperimentali  di  cui  al
citato comma 481 dell'articolo 1 della  legge  n.  228  del  2012  in
termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori  derivante
da  interventi  previsti   dai   contratti   collettivi   di   lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico  scopo
di incrementare la produttivita' del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Oggetto e misura dell'agevolazione 
 
  1. Nel limite delle risorse di cui al  comma  481  dell'articolo  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013),  per
il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme  erogate
a titolo di retribuzione di produttivita', in esecuzione di contratti
collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o  territoriale
(di seguito denominati, a tutti i fini di cui  al  presente  decreto,
"contratti"), ai sensi della  normativa  di  legge  e  degli  accordi
interconfederali   vigenti,   da    associazioni    dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  ovvero
dalle  loro  rappresentanze  sindacali  operanti  in  azienda,   sono
soggette a un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento. 
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova  applicazione  con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di  reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad  euro  40.000,
al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012  all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27  maggio  2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
126. 
  3. La retribuzione di  produttivita'  individualmente  riconosciuta
che puo' beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1,  non
puo' comunque essere complessivamente superiore, nel corso  dell'anno
2013, ad euro 2.500 lordi. 
  4. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni  dei
commi da 2 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio  2008,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
126.